Regio decreto 2701/1865
Art. 147 — Gli agenti demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno dritto, come per quelle delle trasferte giu…
Art. 147. Gli agenti demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno dritto, come per quelle delle trasferte giudiziarie di cui e' cenno nel citato art. 131 del regolamento generale giudiziario, di fare anche le loro osservazioni sovra tutte le altre accennate in questa tariffa. Se i funzionari che le rilasciarono persistono nel decreto emanato, gli agenti ne eseguiranno il pagamento mediante ricevuta degli interessati, salvo a promuoverne il rimborso quando lo riconoscano indebito uniformandosi al disposto del successivo articolo 165.
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