Regio decreto 2701/1865
Art. 146 — Il presidente del tribunale od il pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'aut…
Art. 146. Il presidente del tribunale od il pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'autorita' avanti la quale il testimonio e' citato a comparire. Un avviso identico all'agente demaniale del luogo dovra' essere dato da quello che avra' pagata la tassa e dovra' inoltre nell'atto del pagamento far menzione dell'acconto in margine od appie' della copia della cedola di citazione. La somma accordata in acconto non dovra' sorpassare il montare dell'indennita' dovuta per l'andata al luogo in cui deve seguire l'esame. Il testimonio che non presentera' all'autorita' procedente la copia di citazione, non ricevera' se non l'indennita' dovuta pel suo ritorno. Trattandosi di testimonio residente all'estero il mandato di pagamento sara' spedito dal console del luogo, e l'avviso prescritto da quest'articolo sara' da lui dato al ministero di grazia e giustizia, che lo comunichera' immediatamente all'autorita' giudiziaria avanti la quale il testimonio e' chiamato a comparire. La somma occorrente e nei limiti accennati dal secondo capoverso sara' portata in conto delle spese del ministero medesimo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.