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Regio decreto 2701/1865

Art. 104 — Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/104parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 104. Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice in conformita' degli usi locali; pero' le tasse spedite non potranno essere soddisfatte senza che siano presentate al visto del procuratore generale se l'istruttoria e' fatta da un consigliere di corte d'appello e dal procuratore del Re per tutte le altre, previa disamina degli atti processuali. Quando risulti da tale disamina che usando maggiore sollecitudine o diligenza od altrimenti provvedendo potevano essere ridotte a somma minore, la tassa da anticiparsi dall'erario dovra' essere ridotta alla somma medesima, e quanto risultera' dovuto in eccedenza sara' a carico dei funzionari che vi avranno dato causa. Quelle occorse per il trasporto degli oggetti sequestrati non potranno tassarsi dal giudice, ma saranno anticipate dai comuni in conformita' del successivo articolo 129.

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