Regio decreto 2701/1865
Art. 103 — Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del codice di procedura penale, og…
Art. 103. Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del codice di procedura penale, ogni qualvolta la custodia per qualche giusto motivo non si sara' potuta affidare al cancelliere a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovra' sopportarsi dagli interessati o da chi vi avra' dato causa, e non sara' anticipata dall'erario a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio.
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