Legge 363/2003
Art. 14 — Omissione di soccorso
Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in GU 19/…
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in G.U…
↑ Tutti gli articoli di Legge 363/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.