Open·Parlamento
HomeNormeLegge 363/2003Art. 14
Legge 363/2003

Art. 14 — Omissione di soccorso

ELI /it/legge/2003/12/24/363/art/14parte di Legge 363/2003
Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 363/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.