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Legge 363/2003

Art. 13 — Stazionamento

ELI /it/legge/2003/12/24/363/art/13parte di Legge 363/2003
Art. 13. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

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