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Legge 383/2000

Art. 19 — Flessibilita' nell'orario di lavoro

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/19parte di Legge 383/2000
Art. 19. (Flessibilita' nell'orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

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