Legge 383/2000
Art. 19 — Flessibilita' nell'orario di lavoro
Art. 19. (Flessibilita' nell'orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 117/07 — Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della leautoritativoha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 19.
↑ Tutti gli articoli di Legge 383/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.