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Legge 383/2000

Art. 18 — Prestazioni degli associati

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/18parte di Legge 383/2000
Art. 18. (Prestazioni degli associati) 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

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