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Legge 488/1999

Art. 32 — Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

ELI /it/legge/1999/12/23/488/art/32parte di Legge 488/1999
Art. 32. (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). 1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

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