Legge 488/1999
Art. 31 — Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti
Art. 31. (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue. 2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
↑ Tutti gli articoli di Legge 488/1999 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.