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Legge 265/1999

Art. 30 — Anagrafe degli amministratori locali

ELI /it/legge/1999/08/03/265/art/30parte di Legge 265/1999
Art. 30. Anagrafe degli amministratori locali 1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amminitratori locali nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato. 2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. 3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi. 4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

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