Legge 265/1999
Art. 29 — Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55
Art. 29. Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55 1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 6-ter" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies". Nota all'art. 29: - Si riporta il testo vigente del comma 6-quater dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dal presente articolo: "6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera qq)) l'abrogazione dell'art. 29.
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