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Legge 302/1993

Art. 9

ELI /it/legge/1993/07/26/302/art/9parte di Legge 302/1993
Articolo 9 La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.

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