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Legge 302/1993

Art. 35

ELI /it/legge/1993/07/26/302/art/35parte di Legge 302/1993
Articolo 35 Sanzioni 1. Quando un tribunale dei brevetti comunitari constata che il convenuto ha contraffatto un brevetto comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, gli vieta, se non esistono motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformita' della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto. 2. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale dei brevetti comunitari applica la legge dello Stato contraente in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione.

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