Legge 302/1993
Art. 33
Articolo 33 Salvo disposizioni contrarie dell'accordo sul brevetto comunitario o delle legislazioni nazionali, la Corte ed i tribunali o altre autorita' degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli.
↑ Tutti gli articoli di Legge 302/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.