Legge 302/1993
Art. 29
Articolo 29 La Corte, qualora sia convinta che una persona dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia sottopostale, puo' autorizzare tale persona ad intervenire. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
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