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Legge 302/1993

Art. 23

ELI /it/legge/1993/07/26/302/art/23parte di Legge 302/1993
Articolo 23 Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

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