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Legge 302/1993

Art. 19

ELI /it/legge/1993/07/26/302/art/19parte di Legge 302/1993
Articolo 19 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimonio o del perito.

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