Legge 302/1993
Art. 19
Articolo 19 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimonio o del perito.
↑ Tutti gli articoli di Legge 302/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.