Legge 81/1993
Art. 33 — Adeguamento degli statuti
Art. 33. Adeguamento degli statuti 1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
↑ Tutti gli articoli di Legge 81/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.