Legge 81/1993
Art. 32 — Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali
Art. 32. Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali 1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.
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