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Legge 498/1992

Art. 11 — 1

ELI /it/legge/1992/12/23/498/art/11parte di Legge 498/1992
Art. 11. 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonche' per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttivita'. 2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilita' primaria ed autostradale, criteri e finalita' di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari. 4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). 5. Le societa' concessionarie autostradali, ancorche' non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile. 6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

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