Legge 498/1992
Art. 10 — 1
Art. 10. 1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.
↑ Tutti gli articoli di Legge 498/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.