Legge 149/1992
Art. 7 — 1
Art. 7. 1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la societa' emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la CONSOB puo' autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui al presente comma. 2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta, ne' stipulare o modificare, a pena di nullita', accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullita' degli stessi devono essere resi noti gli accordi gia' esistenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) la modifica dell'art. 7.
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