Legge 149/1992
Art. 6 — 1
Art. 6. 1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, puo' emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CONSOB. 2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare. 3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla CONSOB e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonche', ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto. 4. La CONSOB, con apposito regolamento, determina le regole che le societa' offerenti, le societa' del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) la modifica dell'art. 6.
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