Legge 175/1991
Art. 26 — 1
Art. 26. 1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di societa' per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo termine possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia, alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, a estendere l'oggetto sociale a forme di credito a medio e a lungo termine differenti da quelle gia' esercitate. 2. Le relative istanze si intendono accolte se non sono respinte, con provvedimento motivato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione alla Banca d'Italia; il predetto termine puo' essere sospeso in pendenza della richiesta da parte della Banca d'Italia di dati e notizie integrativi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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