Legge 175/1991
Art. 25 — 1
Art. 25. 1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. 2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facolta' di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attivita' degli Enti. 3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonche' le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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