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Legge 175/1991

Art. 20 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/20parte di Legge 175/1991
Art. 20. 1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

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