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Legge 175/1991

Art. 19 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/19parte di Legge 175/1991
Art. 19. 1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennita' da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facolta' di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione e' sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima. 2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennita' di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato. 3. Le indennita' pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni. 4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili. 5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitu' coattiva le indennita' sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi. 6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennita', tranne che per le rate scadute e non pagate.

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