Legge 1/1991
Art. 27 — Norme finali
Art. 27. (Norme finali) 1. A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma 3, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, di regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti. 2. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'attivita' e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
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Abroga · 2
- D.lgs 415/07 — Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di autoritativoha disposto (con l'art. 66, comma 2, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 27.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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