Legge 1/1991
Art. 26 — Relazione al Parlamento
Art. 26. (Relazione al Parlamento) 1. Per consentire una verifica sull'applicazione della presente legge, il Governo, decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, riferisce al Parlamento sulla sua attuazione presentando al riguardo una analitica relazione.
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Abroga · 2
- D.lgs 415/07 — Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di autoritativoha disposto (con l'art. 66, comma 2, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 26.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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