Legge 142/1990
Art. 13 — Circoscrizioni di decentramento comunale
Art. 13. (Circoscrizioni di decentramento comunale) 1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente. 6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 2
- L. 81/03 — Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comuautoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 13, comma 1; (con l'art. 10, comma 2) la modifica dell'art. 13, comma 2.
- L. 265/08 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' moautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 13, comma 4; (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 13, comma 5.
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