Legge 142/1990
Art. 12 — Municipi
Art. 12. (Municipi) 1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire i servizi di base nonche' altre funzioni delegate dal comune. 2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale. 3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore e' incompatibile con quella di consigliere comunale. 4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il regolamento comunale. 5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 265/08 — Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' moautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 2) la modifica dell'art. 12.
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