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Legge 70/1989

Art. 13 — Commissione dei ricorsi

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/13parte di Legge 70/1989
Art. 13. Commissione dei ricorsi 1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, e' ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. 2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, e' sostituito dal seguente: "I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". Note all'art. 13: - Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, reca norme per la "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". - Il testo dell'art. 71 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 71. - Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle regie Universita' o dei regi Istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il direttore dell'Ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo. La commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".

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