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Legge 70/1989

Art. 12 — Rifiuto di registrazione

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/12parte di Legge 70/1989
Art. 12. Rifiuto di registrazione 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla commissione di cui all'articolo 13.

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