Legge 70/1989
Art. 12 — Rifiuto di registrazione
Art. 12. Rifiuto di registrazione 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla commissione di cui all'articolo 13.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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