Legge 60/1987
Art. 21 — 1
Art. 21. 1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare e' tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione. 2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed e' ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non da' diritto a rimborso di tasse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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