Legge 60/1987
Art. 20 — 1
Art. 20. 1. Per le domande di brevetto per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente articolo 18. 2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Nota all'art. 20, comma 2: Per il testo vigente del n. 92 della tabella annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda l'allegato alla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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