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Legge 60/1987

Art. 13 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/13parte di Legge 60/1987
Art. 13. 1. Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' aggiunto in fine il seguente comma: "La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda". Nota all'art. 13: Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13. - La lettera d'incarico di cui all'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato. La lettera d'incarico e' considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del codice penale. La lettera d'incarico neve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda".

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