Open·Parlamento
HomeNormeLegge 60/1987Art. 12
Legge 60/1987

Art. 12 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/12parte di Legge 60/1987
Art. 12. 1. Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "un mese" sono sostituite dalle parole: "due mesi". Nota all'art. 12: Il testo dell'art. 12 del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, e' concessa facolta', di presentare l'altro esemplare entro due mesi dal deposito della domanda".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 60/1987 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.