Legge 60/1987
Art. 12 — 1
Art. 12. 1. Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "un mese" sono sostituite dalle parole: "due mesi". Nota all'art. 12: Il testo dell'art. 12 del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, e' concessa facolta', di presentare l'altro esemplare entro due mesi dal deposito della domanda".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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