Legge 936/1986
Art. 15 — Comitati e commissioni
Art. 15. Comitati e commissioni 1. In relazione, ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 17, comma 2) l'abrogazione dell'art. 15.
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