Legge 936/1986
Art. 14 — Pronunce del CNEL
Art. 14. Pronunce del CNEL 1. Le pronunce del CNEL sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. 2. Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia da' atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.
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- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14.
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