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Legge 958/1986

Art. 16 — Corsi di formazione

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/16parte di Legge 958/1986
Art. 16. (Corsi di formazione) 1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. 3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

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