Legge 958/1986
Art. 16 — Corsi di formazione
Art. 16. (Corsi di formazione) 1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. 3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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