Legge 958/1986
Art. 15 — Interventi in caso di pubbliche calamita'
Art. 15. (Interventi in caso di pubbliche calamita') 1. Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, e' consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamita', l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate. Nota all'art. 15: La legge n. 382/1978 reca norme di principio sulla disciplina militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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