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Legge 742/1986

Art. 65 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/65parte di Legge 742/1986
Art. 65. (Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP. 2. Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le societa' di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' approvato un apposito prospetto. 3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile. 4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilita' soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilita' e' esercitata, ai sensi dell'articolo 51, dall'ISVAP. 5. Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3. 6. Se un'impresa che esercita le attivita' contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate. Nota all'art. 65, comma 1: Si trascrive il testo degli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959: "Art. 55 (Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio). - L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo' essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle societa' interessate". "Art. 56 (Modelli di bilancio e relativa presentazione). - Il bilancio, compilato in conformita' ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione. I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'Industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto". "Art. 58 (Bilancio delle imprese estere). - Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono pero' compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformita' al modello prescritto". "Art. 61 (Libri e registri contabili). - Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento agli effetti del controllo sul bilancio. Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilita' speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico". Nota all'art. 65, comma 2: Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la precedente nota all'art. 19, comma 1. Note all'art. 65, comma 3: - Per il testo dell'art. 61 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 si veda la nota all'art. 65, comma 1. - Per il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile si veda la nota all'art. 34, comma 4. Nota all'art. 65, comma 6: Il punto A) della tabella di cui all'allegato I alla legge n. 295/1978 e' riportato nella nota all'art. 19, comma 1. Il punto B) della medesima tabella indica la denominazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente per piu' rami. Il punto C) dalla stessa tabella riguarda i rischi accessori.

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