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Legge 742/1986

Art. 49 — Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/49parte di Legge 742/1986
Art. 49. (Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia) 1. Il margine di solvibilita' e' calcolato in conformita' a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana. 2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Tale quota non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo previsto dall'articolo 39. 3. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunita' economica europea.

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