Legge 742/1986
Art. 48 — Riserve tecniche e margine di solvibilita'
Art. 48. (Riserve tecniche e margine di solvibilita') 1. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 31 e 32 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche. 2. Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni dell'articolo 36, comma 2 e successivi, in quanto applicabili. 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalle competenti autorita' di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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