Legge 742/1986
Art. 46 — Margine di solvibilita' e quota di garanzia
Art. 46. (Margine di solvibilita' e quota di garanzia) 1. Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilita' e la quota di garanzia. 2. L'ISVAP richiede periodicamente, alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilita' e della quota di garanzia delle medesime.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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