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Legge 742/1986

Art. 45 — Riserve tecniche

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/45parte di Legge 742/1986
Art. 45. (Riserve tecniche) 1. Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere la collaborazione delle predette autorita' per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

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