Open·Parlamento
HomeNormeLegge 742/1986Art. 35
Legge 742/1986

Art. 35 — Riserve tecniche relative al portafoglio estero

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/35parte di Legge 742/1986
Art. 35. (Riserve tecniche relative al portafoglio estero) 1. Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano. 2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34 Art. 36 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.