Legge 742/1986
Art. 34 — Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
Art. 34. (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche) 1. Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche. 2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP la situazione delle predette attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 32. 4. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici approvati dall'ISVAP e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile. Nota all'art. 34, comma 4: L'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile stabilisce che i libri sociali obbligatori (indicati nel primo comma), prima di essere messi in uso, debbano essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.