Legge 816/1985
Art. 26 — Estensione dell'ambito di applicazione della legge 5 luglio 1982, n
Art. 26. Estensione dell'ambito di applicazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti". Nota all'art. 26: Il testo dell'art. 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato; 3) ai consiglieri regionali; 4) ai consiglieri provinciali; 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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